Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

DPIA è una procedura prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR/RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

QUANDO LA DPIA E’ OBBLIGATORIA?
In tutti i casi in cui un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il Gruppo Art. 29 individua alcuni criteri specifici a questo proposito:
– trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;
– decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);
– monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza);
– trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es: informazioni sulle opinioni politiche);
– trattamenti di dati personali su larga scala;
– combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo
modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data);
– dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.);
– utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: riconoscimento facciale, device IoT, ecc.);
– trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto
(es: screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).
La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri, ma – tenendo conto delle circostanze – il titolare può decidere di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei criteri di cui sopra. (segue)

Fonte: Garante della Privacy

DPIA