Il concetto di sicurezza informatica nell’ottica del GDPR
Come noto la sicurezza informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l’hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e distruzione.
Si include, quindi, la sicurezza del cuore del sistema informativo, cioè il centro elettronico dell’elaboratore stesso, dei programmi, dei dati e degli archivi. Questi problemi di sicurezza sono stati presenti sin dall’inizio della storia dell’informatica, ma hanno assunto dimensione e complessità crescenti in relazione alla diffusione e agli sviluppi tecnici più recenti dell’elaborazione dati; in particolare per quanto riguarda i data base, la trasmissione dati e l’elaborazione a distanza (informatica distribuita). In particolare non è da sottovalutare il rischio cui può andare incontro il trasferimento elettronico dei fondi tra banche oppure il trasferimento da uno Stato all’altro di intere basi di dati reso possibile dai moderni sistemi di trasmissione telematica.
Riguardo l’aspetto “sicurezza” connesso alla rete telematica essa può essere considerata una disciplina mediante la quale ogni organizzazione che possiede un insieme di beni, cerca di proteggerne il valore adottando misure che contrastino il verificarsi di eventi accidentali o intenzionali che possano produrre un danneggiamento parziale o totale dei beni stessi o una violazione dei diritti ad essi associati. Un bene può essere un’informazione, un servizio, una risorsa hardware o software e può avere diversi modi possibili di interazione con un soggetto (persona o processo). Se, ad esempio, il bene è un’informazione, ha senso considerare la lettura e la scrittura (intesa anche come modifica e cancellazione); se invece il bene è un servizio, l’interazione consiste nella fruizione delle funzioni offerte dal servizio stesso.
Nell’ottica del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) questo concetto di sicurezza informatica ha assunto un significato più attuale alla luce anche dei sempre più numerosi attacchi ed incidenti di natura informatica che lasciano intuire una preoccupante tendenza alla crescita di tale fenomeno.
In particolare negli ultimi tempi si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia che possiamo definire “cibernetica” che è divenuta un bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi.
I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi:
- il primo è la quantità di risorse che gli attaccanti possono mettere in campo, che si riflette sulla sofisticazione delle strategie e degli strumenti utilizzati;
- il secondo è rappresentato dal fatto che il primo obiettivo perseguito è il mascheramento dell’attività, in modo tale che questa possa procedere senza destare sospetti.
La combinazione di questi due fattori fa sì che, a prescindere dalle misure minime di sicurezza previste dal nostro codice in materia di protezione dei dati personali, (antivirus, firewall, difesa perimetrale, ecc.) bisogna fare particolare attenzione alle attività degli stessi utenti che devono rimanere sempre all’interno dei limiti previsti. Infatti elemento comune e caratteristico degli attacchi più pericolosi è l’assunzione del controllo remoto della macchina attraverso una scalata ai privilegi.
Naturalmente le misure preventive, destinate ad impedire il successo dell’attacco, devono essere affiancate da efficaci strumenti di rilevazione, in grado di abbreviare i tempi, oggi pericolosamente lunghi, che intercorrono dal momento in cui l’attacco primario è avvenuto e quello in cui le conseguenze vengono scoperte.
In tale quadro di protezione diventa fondamentale l’analisi delle vulnerabilità del sistema informatico.
In primo luogo le vulnerabilità sono l’elemento essenziale per la scalata ai privilegi che è condizione determinante per il successo dell’attacco; pertanto la loro eliminazione è la misura di prevenzione più efficace.
Secondariamente si deve considerare che l’analisi dei sistemi è il momento in cui è più facile rilevare le alterazioni eventualmente intervenute e rilevare un attacco in corso.
Pertanto nell’ottica del legislatore comunitario per sicurezza delle reti e dell’informazione bisogna intendere la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza.
Ciò ovviamente comprende anche misure atte a impedire l’accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al GDPR, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve valutare anche il rischio informatico che può essere definito come il rischio di danni economici (rischi diretti) e di reputazione (rischi indiretti) derivanti dall’uso della tecnologia, intendendosi con ciò sia i rischi impliciti nella tecnologia (i cosiddetti rischi di natura endogena) che i rischi derivanti dall’automazione, attraverso l’uso della tecnologia, di processi operativi aziendali (i cosiddetti rischi di natura esogena).
In particolare questi ultimi possono essere:
- danneggiamento di hardware e software;
- errori nell’esecuzione delle operazioni nei sistemi;
- malfunzionamento dei sistemi;
- programmi indesiderati.
Vanno ovviamente predisposte specifiche misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.
Nel GDPR un chiaro riferimento alle misure di sicurezza già si trova nell’art. 22 quando si chiarisce che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento (principio di accountability).
Mentre, più nello specifico, l’art. 32 del Regolamento ne parla a proposito della sicurezza del trattamento.
Tenuto conto, quindi, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono tra l’altro, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
In particolare, quindi, si pone l’accento sulla pseudonimizzazione intesa come un particolare trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Inoltre per la prima volta si parla di resilienza dei sistemi informatici intesa come la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati.
Notevole rilevanza viene attribuita dal legislatore comunitario anche al disaster recovery, per cui diventa fondamentale predisporre uno specifico piano con il quale si intende fornire servizi volti all’analisi dei rischi di inoperatività del sistema EDP (informatico) e delle misure da adottare per ridurli, nonché la messa a punto del vero e proprio piano di emergenza informatica, che ricomprende, in particolare, procedure per l’impiego provvisorio di un centro di elaborazione dati alternativo o comunque l’utilizzo di macchine di soccorso da utilizzare in attesa della riattivazione.
Fonte: Altalex, 7 dicembre 2017. Articolo di Michele Iaselli)