Accountability: Il principio del accountability richiede che il titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR.  E’ l’approccio basato sulla valutazione del rischio che premia i soggetti più responsabili.

Privacy by default e by design: Con la terminologia by default e by design si intende indicare la tutela dei dati personali impostata come impostazione predefinita (di default) e pensata fin dalla progettazione di prodotti e servizi (design): l’intento è quello di prevenire e non correggere.  L’attenta valutazione d’impatto e di rischio, permetterà all’Azienda di individuare potenziali rischi e adottare adeguate misure sin dai primi processi di progettazione ed implementazione dei sistemi.

Registro delle Attività: Con il Regolamento UE 2016/679, il titolare deve tenere un registro delle attività svolte sotto la propria responsabilità, messo su richiesta a disposizione dell’Autorità di controllo. In questo registro, fra le altre informazioni, devono essere riportata le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Valutazione d’impatto sulla Protezione dei dati: Il titolare prima di procedere con il trattamento è tenuto ad effettuare una valutazione di impatto: sulla medesima dovranno essere evidenziati anche i rischi per gli interessati e le misure previste per affrontarli, descrivendo le misure di sicurezza adottate per proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli interessati. Il titolare procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati sia effettuato conformemente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio.

Codice di Condotta e di Certificazione: Un’importante novità del Regolamento è la previsione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi. L’adesione ai codici di condotta e la certificazione del trattamento sono elementi di cui l’Autorità dovrà tenere conto, per esempio, nel applicare eventuali sanzioni o nel analizzare la correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare del trattamento.