Giro sui social (profili)
Giro sui social per verificare le abilità del candidato o per verificare il rispetto del patto di non concorrenza dell’ex dipendente che ha lasciato l’azienda. Si può, anche senza consenso, ma previa informativa. E lo stesso per la registrazione degli accessi fisici a una sala server dell’impresa. Inoltre ok a sistemi per avvisare della registrazione o del controllo sulle comunicazioni di posta elettronica in uscita e della navigazione in rete. Sono questi alcuni casi risolti sul trattamento dei dati in azienda, che si trovano nel parere n. WP249 dell’8 giugno 2017 del «Gruppo di Lavoro Art. 29», che riunisce i garanti della privacy europei.
L’argomento è sempre al centro dell’attenzione, anche perché è cominciato il conto alla rovescia dell’ultimo anno precedente l’applicazione del regolamento europeo sulla privacy (n. 2016/679), che da un lato lascia spazio alla legislazione nazionale (art. 88), ma dall’altro fornisce principi e criteri ispiratori della stessa normativa dei singoli stati.
Social e ricerche pre-assunzione – Il caso è quello della ricerca di personale e del datore di lavoro che legge i profili dei candidati su svariate reti sociali e raccoglie le informazioni trovate su queste reti sociali (e qualsiasi altra informazione reperibile su internet) nella valutazione dei possibili candidati.
Il datore di lavoro può trattare senza consenso le informazioni pubblicamente reperibili dei candidati, solo se questo è necessario per poter valutare specifici rischi riguardo a candidati per specifiche funzioni e se i candidati sono adeguatamente informati (per esempio, nel testo dell’annuncio della ricerca).
Patto di non concorrenza. Altra ipotesi è quella del datore di lavoro che monitora il profilo di un social network di ex dipendenti durante la vigenza di un patto di non concorrenza. L’obiettivo di questo monitoraggio è di assicurarsi il rispetto del patto. Questa finalità di monitoraggio riguarda solo questi ex dipendenti.
Fino a che il datore di lavoro dimostra che questo controllo è necessario per proteggere i suoi legittimi interessi, e che non vi sono alti metodi meno invasivi, e che il lavoratore è stato adeguatamente informato sull’estensione di questo regolare monitoraggio delle proprie comunicazioni pubbliche, il datore di lavoro si potrà avvalere del legittimo interesse (trattamento dati senza consenso).
Fonte: FederPrivacy