Email: l’avviso di lettura ha valore legale?

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Può valere come prova la email con la ricevuta di lettura da parte del destinatario?
Il tuo gestore di posta elettronica ha un servizio che ti consente di essere informato non appena il destinatario ha aperto l’email. In quel momento ti viene inviata una mail con l’avviso di lettura. Questo sistema funziona in modo molto simile alla raccomandata con avviso di ricevimento, con la differenza che conferma di apertura della posta elettronica è un strumento di tipo informatico, non convalidato da un pubblico ufficiale (quale invece è il postino). Questo vuol dire che, sebbene ti sembra di avere in mano la certezza tecnica dell’aperta dell’email, potresti non avere raggiunto invece quella “legale”, che poi è ciò che conta in una eventuale controversia o in un giudizio davanti al giudice. A questo punto è necessario che tu ti chieda se l’avviso di lettura della posta elettronica ha valore legale o meno. È quello che cercheremo di chiarirti in questo articolo.

Il valore legale di una email 

Quando ci si chiede quale valore legale ha un’email bisogna distinguere tra l’email semplice (quelle gratuite offerte dai principali gestori come Gmail, Libero, Yahoo!, ecc.) e la posta elettronica certificata, anche detta Pec.

 Il valore legale di un’email semplice

La mail semplice, inviata tramite un normale client (come Outlook, Thunderbird, Opera Mail, PostBox, Mail, MailBird, ecc.) oppure direttamente accedendovi dal browser del tuo pc (come Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, ecc.) non ha valore legale. O meglio, nel processo civile viene equiparata a una fotocopia, una fotografia o qualsiasi altra riproduzione meccanica. E ciò per via della facilità con cui è possibile l’alterazione del suo contenuto. Come abbiamo detto in Che valore ha un’email semplice?, la legge pertanto stabilire che un’email ha valore documentale solo se non contestata dalla controparte, ossia solo se quest’ultima – anche col silenzio – conferma di aver ricevuto la mail e che il contenuto è quello riprodotto nella stampa. La Cassazione ha più volte spiegato che la contestazione di una fotocopia però non può essere generica, non può cioè risolversi in una semplice dichiarazione: vanno anche chiarite le ragioni della contestazione. In altri termini bisogna gettare l’ombra del dubbio sull’autenticità della fotocopia. Ecco perché sempre più giudici stanno riconoscendo all’email un valore di documento, al pari di una scrittura privata, se la contestazione della controparte non risulta ancorata a valide motivazioni. Tra questi vi è il tribunale di Milano [1] e quello di Termini Imerese [2]. Il caso tipico in cui si può riconoscere valore legale all’email è quello di chi risponda al messaggio: proprio la risposta è una tacita ammissione di ricevimento della mail e una implicita attestazione sul contenuto della stessa. Così chiunque abbia spedito email dal proprio account di posta elettronica farà bene a conservare il relativo file e l’eventuale risposta del destinatario se intende utilizzare tale materiale in giudizio. Leggi sul punto: Il valore dell’email come prova.

Il valore della posta elettronica certificata

Nessun problema si pone invece per la Pec, la posta elettronica certificata per la quale è la legge stessa ad attribuire valore legale. Nel momento in cui una persona spedisce una Pec riceve altre due email certificate da parte del gestore del servizio: con la prima viene data conferma della presa in carico della richiesta di spedizione; con la seconda si conferma l’inoltro della Pec nella casella del destinatario. Che poi questi l’apra o meno è del tutto irrilevante ai fini della validità della comunicazione (al pari di chi non va a ritirare la raccomandata all’ufficio postale).
Dunque la Pec ha sempre valore legale sia del mittente, sia del ricevimento (giorno e ora), sia del suo contenuto. Questa attestazione viene fornita dalla seconda delle Pec di conferma.
Ricordiamo comunque che la posta elettronica certificata funziona solo se entrambe le parti ne siano dotate (non funzionerebbe se ad avere la Pec è solo il mittente o i destinatario).

Il valore dell’avviso di lettura della posta ordinaria

Se è vero che l’email semplice non ha, di suo, uno specifico valore legale e che il successivo avviso di lettura è spedito anch’esso con un’email semplice, ne consegue che tale attestazione non può fungere da prova in una eventuale controversia. Non almeno come una prova legale incontrovertibile. Resta la possibilità per il giudice – per come si è detto sopra – di verificare l’eventuale comportamento della controparte e da questo trarre una tacita ammissione di ricevimento dell’email (come abbiamo detto, infatti, la contestazione di ricevimento dell’email semplice non può limitarsi a una semplice dichiarazione).
Se quindi aumenta il numero di giudici che riconosce all’email tradizionale – in assenza di una esplicita e motivata contestazione – il valore di prova documentale, lo stesso dovrà dirsi anche per l’avviso di ricevimento della mail semplice. In proposito si segnala quanto è successo proprio in questi giorni presso il Tribunale e la Corte di Appello di Milano. I giudici hanno adottato le linee guida su come devono orientarsi due persone divorziate nel momento in cui devono provvedere alle spese straordinarie per i figli. Nel vademecum viene stabilito che: «Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (con raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta». Il che significa che anche i giudici si stanno evolvendo verso un progressivo riconoscimento di tale attestazione informatica.
Attenzione però: perché la prova possa avere valore non è sufficiente la stampa del messaggio con l’avviso di ricevimento dell’email, ma andrà conservato il file originale con l’email spedita dal gestore.

Note

[1] Trib. Milano, sent. n. 11402/16 del 18.10.2016.
[2] Trib. Termini Imerese sent. del 22.02.2015.

Fonte: La Legge per tutti