Anche Venditti ha diritto all’oblio
l cantautore non ha un ruolo primario nella vita pubblica nazionale; e la privacy dell’artista, prevale sull’interesse di un programma televisivo di mettere in onda riprese vecchie di anni, accompagnate da commenti negativi sul conto della star musicale.
Anche il cantautore ha diritto all’oblio. Non ha un ruolo primario nella vita pubblica nazionale; e, se sono solo canzonette, la privacy dell’artista, anche se ancora lontano dal viale del tramonto, prevale sull’interesse di un programma televisivo di mettere in onda riprese vecchie di anni, accompagnate da commenti negativi sul conto della star musicale. Con la conseguenza che la violazione del diritto all’oblio obbliga a risarcire il danno. Il bilanciamento di privacy e show business è soppesato dalla Corte di cassazione (sentenza 6919 depositata il 20 marzo 2018), che si è occupata di una vicenda capitata al famoso cantautore romano Antonello Venditti.
La sentenza è una pagina importante della vita del diritto all’oblio, che, messo al centro dell’attenzione dall’articolo 17 del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, riguarda anche e soprattutto l’uomo comune.
Il fatto, scatenante la pronuncia in commento, è banale: un artista che, colto fuori da un ristorante, rifiuta deciso un’intervista. La scena viene trasmessa in tv nell’immediatezza e poi, una seconda volta, dopo cinque anni, per illustrare la classifica dei personaggi più scorbutici. A questo punto Venditti inizia una trafila giudiziaria, che vede nella sentenza in commento una tappa importante, anche se non la fine. La Suprema corte, infatti, ha corretto il tiro delle sentenze di merito che avevano dato torto al cantautore.
L’artista pretendeva la chiusura del sipario su quell’episodio e solo la Cassazione gli ha dato ragione. Tocca adesso alla Corte d’appello applicare i principi formulati dai giudici del Palazzaccio.
Il diritto all’oblio perde quando un episodio è oggetto di pubblico interesse, rispondente a ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico: queste sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva. Se mancano questi presupposti, il singolo ha diritto al dimenticatoio, anche se la diffusione dell’informazione non provochi direttamente nessun danno.
Il diritto all’oblio soccombe se le informazioni contribuiscono al dibattito di interesse pubblico; se l’interesse a rivangare vicende del passato è meramente divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale; se si tratta di un personaggio di elevato spessore nella vita pubblica e, nella realtà economica o politica; se si tratta di fatti veri o veritieri, attinti da fonti affidabili, con preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. Altrimenti giù i riflettori.
In materia va aggiunto che dal 25 maggio 2018, il diritto all’oblio, per persone note e meno note, potrà essere fatto valere utilizzando il regolamento Ue 2016/679 e l’eventuale violazione implicherà salatissime sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 20 milioni di euro).
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Fonte: Italia Oggi